Pubblicata l’ordinanza che definisce le modalità per concedere ai cittadini residenti in edifici resi totalmente inagibili dai terremoti che dal 24 agosto hanno colpito l’Italia centrale, i contributi per le spese di trasloco e deposito dei mobili e degli arredi.
L’ordinanza 21, a firma del commissario per la ricostruzione sisma 2016 Vasco Errani, sancisce in particolare che potranno usufruire del provvedimento: “i proprietari di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, danneggiate o distrutte dal sisma (classificate con esito E)”. Così come i locatari, “conduttori, comodatari o assegnatari”, di abitazione principale resa inagibile dalle scosse sismiche. Il contributo viene determinato in funzione “delle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili” e degli arredi, non oltre i “1500 euro per ciascun nucleo familiare”. Nei casi in cui il Comune abbia messo a disposizione i locali per il deposito (articolo 3, ordinanza 9/2016), “il contributo è limitato al solo costo di trasloco e non può eccedere i 750 euro per ciascun nucleo familiare”. Le richieste devono essere presentate entro 60 giorni dal pagamento delle spese di trasloco presso il Comune dove si trova l’immobile inagibile, utilizzando il modulo allegato all’ordinanza 21/2017 del commissario straordinario per la ricostruzione. E’ necessario allegare, tra l’altro, anche “la dichiarazione sostitutiva con gli estremi identificativi e la data del provvedimento di sgombero dell’abitazione”, “la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili”, “copia delle fatture e/o delle ricevute delle spese effettivamente sostenute”, etc. Per quanto riguarda le spese già sostenute, la domanda (e gli altri documenti allegati), deve essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. L’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente, entro 40 giorni dalla ricezione delle domande determina la spesa ammissibile e l’entità del contributo. Può inoltre richiedere al beneficiario integrazioni o chiarimenti che devono pervenire entro 15 giorni. Comunica quindi, l’accoglimento o il rigetto della domanda e nei 20 giorni successivi provvede al pagamento.